PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno della maternità).

      1. Il comma 1 dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

          «1. Per ogni figlio nato dal 1o gennaio 2008, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità prevista dagli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno mensile di maternità pari a 300 euro nel limite massimo di due mensilità antecedenti e di dodici mensilità successive alla nascita o alla data d'inizio dell'affidamento o dell'adozione».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 72.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

Pag. 4

finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.